a) GENERALITÀ SUL FONDO
CHE COSA SIGNIFICA FONDO PENSIONE A “CONTRIBUZIONE DEFINITA”?
CHE COSA SIGNIFICA FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE “NEGOZIALE”?
CHE COSA SIGNIFICA FONDO PENSIONE A “CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE”?
QUAL’È LA FINALITÀ DI ARTIFOND?
COSA S’INTENDE PER POSIZIONE INDIVIDUALE?
b) ADESIONI E RECESSI
I LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE HANNO CONVENIENZA AD ISCRIVERSI AD ARTIFOND?
CHI PUÒ ADERIRE A ARTIFOND?
I LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO O CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO O GLI APPRENDISTI POSSONO ADERIRE AL FONDO?
SE IL LAVORATORE NON RICEVE LA DOCUMENTAZIONE PER ISCRIVERSI A ARTIFOND, A CHI SI DEVE RIVOLGERE?
COSA S’INTENDE PER LAVORATORI ISCRITTI DOPO IL 28/4/93?
AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE AD ARTIFOND CHE DIFFERENZA C’È TRA UN LAVORATORE DI “PRIMA OCCUPAZIONE FINO AL 28 APRILE 1993”, RISPETTO AD UNO DI “PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 28 APRILE 1993”?
NEI CASI PARTICOLARI (MATERNITA', CIG ECC.) COME PROSEGUE IL RAPPORTO CON IL FONDO?
NEL PERIODO DI INTERRUZIONE TEMPORANEA (ASPETTATIVA, PERMESSI) DEL RAPPORTO DI LAVORO, CHE COSA SUCCEDE AL CAPITALE?
IN CASO DI MOBILITA' DEL LAVORATORE COSA SUCCEDE?
IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER MOTIVI DIVERSI DAL PENSIONAMENTO (ES. DIMISSIONI, LICENZIAMENTO) COSA SUCCEDE?
IN CASO DI CESSAZIONE COSA SUCCEDE AL CAPITALE VERSATO ED AGLI INTERESSI MATURATI PRESSO ARTIFOND?
SE UN LAVORATORE, PUR AVENDO MATURATI IL DIRITTO ALLA PENSIONE PUBBLICA E CESSA IL RAPPORTO DI LAVORO, MANTIENE LA SUA POSIZIONE NEL FONDO? PUO' CONTINUARE A CONTRIBUIRE INDIVIDUALMENTE?
IL LAVORATORE PUO' AVERE UN ANTICIPO DAL FONDO SULLE QUOTE DI TFR E CONTRIBUZIONE VERSATE?
IL LAVORATORE CHE CAMBIA AZIENDA MA RESTA NELLO STESSO SETTORE PUO' CONTINUARE AD ESSERE ISCRITTO AD ARTIFOND?
COSA SUCCEDE SE UN LAVORATORE ISCRITTO AD ARTIFOND PASSA AD UNA AZIENDA CHE APPLICA UN DIVERSO CCNL?
IL LAVORATORE CHE SIA ASSOCIATO AD ARTIFOND E CHE CONTINUI A PRESTARE LA SUA NORMALE ATTIVITA’ LAVORATIVA, PUO’ CHIEDERE IL TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO PENSIONE?
L’ADESIONE AD ARTIFOND PRESENTA VANTAGGI RISPETTO ALLA POSSIBILE ADESIONE AD UN FONDO PENSIONE APERTO o POLIZZA INDIVIDUALE PENSIONISTICA (P.I.P).?
IL LAVORATORE PUO' RIVALERSI SULL'AZIENDA CHE RIPETUTAMENTE NON VERSA IL DOVUTO AL FONDO?
IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DELL'AZIENDA PUO' INTERVENIRE ANCHE ARTIFOND?
IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE PRIMA DEL PENSIONAMENTO, A CHI VA IL CAPITALE ACCANTONATO NELLA POSIZIONE INDIVIDUALE?
Il LAVORATORE DIPENDENTE ASSOCIATO AD ARTIFOND PUO’ ESERCITARE IL RECESSO?
COME OTTENERE IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE IN SOLO CAPITALE?
COSA SUCCEDE PER I LAVORATORI STRANIERI?
c) GESTIONE FINANZIARIA
CHI HA CONCRETAMENTE LA DISPONIBILITA’ DEI RISPARMI ACCUMULATI?
d) PRESTAZIONI
E SE UN LAVORATORE RAGGIUNGE IL PENSIONAMENTO PRIMA D’AVERE RAGGIUNTO I 5 ANNI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO?
A QUANTO AMMONTERA' LA RENDITA VITALIZIA?
LA RENDITA VITALIZIA PUO' ESSERE REVERSIBILE?
IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE CHE STA USUFRUENDO DELLA RENDITA, COSA SUCCEDE?
IN CASO DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, QUESTI PERIODI SONO CONSIDERATI ISCRIZIONE A TUTTI GLI EFFETTI Ad ARTIFOND AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI?
IL PERIODO DI MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI Ad ARTIFOND DA PARTE D’UN LAVORATORE CHE, PUR AVENDO CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO, MANTIENE LA SUA POSIZIONE IN ARTIFOND, E' VALIDO AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI?
f) RAPPORTO TRA ARTIFOND E GLI ISCRITTI
CHI COMUNICA INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI?
SE IL LAVORATORE - SOCIO RILEVA ERRORI NEL PROSPETTO A CHI PUO' RIVOLGERSI?
A CHI MI RIVOLGO PER INFORMAZIONI?
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CHE COS’È UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE?
Un Fondo Pensione Complementare è un’associazione, senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale in aggiunta (e non in sostituzione) a quello erogato dal sistema obbligatorio pubblico, nelle due forme alternative:
• di pensione vitalizia;
• di capitale in unica soluzione (max. 50%) più pensione vitalizia.
“Contribuzione definita” significa che l’ammontare dei contributi da versare al Fondo è predeterminato; generalmente esso è fissato in misura percentuale rispetto alla retribuzione; tale misura è stabilita in sede di Accordi Collettivi ed è differenziata in funzione del settore di appartenenza. Il vantaggio per il lavoratore sta nel fatto che sin dalla adesione, e in ogni momento della sua appartenenza al Fondo, egli può conoscere esattamente l’entità della contribuzione a proprio carico (cui si aggiunge quella, pure predeterminata, a carico dell’azienda e quella derivante dalla quota di TFR destinata al Fondo).
Con questo termine si indicano i fondi pensione istituiti mediante la contrattazione collettiva.
La prestazione erogata da ARTIFOND dipende, in conformità alla legge, dal valore della “posizione individuale” di ciascun lavoratore associato; tale posizione è costituita dal complesso della contribuzione versata al Fondo e dai rendimenti realizzati, al netto delle spese. La prestazione del Fondo complementare quindi non è determinabile in via preventiva.
Finalità di ARTIFOND è garantire ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico. ARTIFOND, pertanto, non ha scopo di lucro; tutti i proventi della gestione finanziaria del patrimonio del Fondo (al netto dei costi) sono infatti accreditati alle posizioni individuali dei soci lavoratori.
Si intende l’equivalente di un “conto corrente personale”, che viene aperto presso il Fondo all’atto dell’adesione. Su di esso è depositato il capitale risultante dall’insieme dei contributi individuali (quote datore, lavoratore e TFR) e dei rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria del patrimonio del Fondo.
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PERCHE’ ADERIRE AD ARTIFOND ?
Perché aderendo ad ARTIFOND ogni lavoratore, con i versamenti mensili fatti dall'azienda a suo nome, si costituisce una pensione aggiuntiva a quella pubblica, usufruendo di tutte le agevolazioni previste dalla legge.
Tutti i lavoratori hanno convenienza ad iscriversi a ARTIFOND in quanto solo così possono usufruire del contributo dell’azienda e dei vantaggi fiscali. Il lavoratore che avrà maturato i requisiti per aver diritto alla pensione obbligatoria senza aver raggiunto 5 anni di contribuzione al Fondo necessaria per ottenere la pensione complementare, avrà in ogni caso diritto a ricevere dal Fondo la liquidazione in capitale dell’intera sua posizione risultante dal “conto personale” e quindi di tutte le contribuzioni versate dall’azienda e dal lavoratore, della quota di TFR e delle rivalutazioni.
ARTIFOND è riservato ai lavoratori delle aziende del settore artigianato appartenenti a tutte le categorie contrattuali con esclusione dell’edilizia. Al fondo possono aderire anche i dipendenti delle associazioni che hanno istituito il fondo.
Si. Ad ARTIFOND possono aderire tutti i lavoratori ai quali viene applicato un CCNL del settore artigianato (con esclusione dell’edilizia), indipendentemente dalla tipologia di contratto: a tempo determinato, part-time, formazione lavoro, apprendistato ecc.
Il lavoratore potrà rivolgersi: all’azienda, ai sindacati, agli enti bilaterali territoriali, ai patronati delle associazioni delle imprese artigiane e dei sindacati, alle sezioni regionali o interregionali del fondo, ai consulenti del lavoro, oppure al sito Internet del fondo.
Si tratta di tutti i lavoratori che hanno iniziato il primo rapporto di lavoro successivamente alla data del 28/04/1993 ovvero che hanno aperto la propria posizione previdenziale obbligatoria pubblica dopo tale data.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 che aderiscano ad un Fondo Pensione Complementare è prevista, dalla legge, l’integrale destinazione al Fondo stesso del TFR maturando (ovvero gli accantonamenti successivi alla sua adesione al Fondo).
Il lavoratore rimane associato al Fondo. Le contribuzioni, nei casi di sospensione dell’attività lavorativa per qualunque ragione (malattia, maternità, CIG, ecc.), sono costituite dalla quota TFR, dalla quota azienda e dalla quota dipendenti. La quota TFR va calcolata sul “maturato”, indipendentemente dalle prestazioni lavorative effettuate. La quota a carico dell’azienda e la quota a carico del lavoratore vanno invece calcolate sullo stipendio effettivamente percepito nel periodo in cui si verifica l’evento in questione.
Il capitale accumulato presso ARTIFOND continua ad essere gestito e ad essere addebitato di spese.
Poiché la mobilità prevede l’interruzione del rapporto di lavoro, cessano i requisiti di partecipazione al Fondo.
In questi casi cessano i requisiti di partecipazione al Fondo.
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (escluso il pensionamento), il lavoratore può operare sul capitale maturato tre scelte:
Si, qualora abbia almeno un anno di contribuzione al Fondo comunque al massimo fino al raggiungimento dei 5 anni.
La possibilità di richiedere ed ottenere anticipazioni nel caso del fondo pensione è più agevole, in particolare per le prestazioni sanitarie straordinarie e/o per casi gravissimi e per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, ristrutturazioni. Per ulteriori e precisi dettagli consultare la nota informativa del fondo.
Si, purché la nuova azienda rientri nel settore d’applicazione dei contratti collegati ad ARTIFOND.
Il lavoratore può chiedere il trasferimento della sua posizione da ARTIFOND al fondo di previdenza complementare del nuovo CCNL di competenza. In alternativa, il lavoratore può riscattare il capitale maturato. Può optare anche per il mantenimento della sua posizione previdenziale presso ARTIFOND (POSIZIONE SILENTE) in assenza di contribuzioni. L’ultima opzione è da sconsigliare a quel lavoratore che ha un altro fondo di destinazione, ed un azienda disponibile a contribuire.
Si, in costanza dei requisiti di partecipazione ad ARTIFOND il lavoratore può decidere di trasferire la sua posizione ad un’altra forma pensionistica (Fondo pensione aperto o polizza individuale pensionistica) Tale opzione non può però essere esercitata prima che siano trascorsi due anni dall’iscrizione ad ARTIFOND.
Si, perché le imprese versano un contributo pari a quanto versato dal lavoratore a vantaggio dello stesso che vede dunque aumentare il proprio montante contributivo. La quota totale dei contributi versati ad ARTIFOND è dunque la risultante dei contributi a carico del lavoratore, delle imprese e delle somme di TFR maturando (l’intera indennità di fine rapporto maturata ogni anno per i lavoratori assunti dopo il 28/04/1993 oppure il 16% del TFR maturando per i lavoratori assunti prima del 28/04/1993).
Si, perché si tratterebbe di violazione del contratto.
Uno dei doveri di ARTIFOND è controllare la regolarità dei versamenti e segnalare al lavoratore ed alle parti istitutive le irregolarità riscontrate; il lavoratore potrà procedere al recupero delle sue spettanze per via collettiva e/o individuale.
Tenuto conto della normativa attualmente vigente la posizione del lavoratore deceduto è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dal lavoratore siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di indicazioni da parte del lavoratore iscritto, la posizione resta acquisita al fondo pensione, pertanto si consiglia di indicare sin da subito i beneficiari.
Il recesso unilaterale del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro non è previsto.
E’ data facoltà al lavoratore di sospendere la sua contribuzione al fondo pensione negoziale (ciò produrrà l’interruzione dei versamenti dell’azienda). In questo caso il capitale accumulato continuerà a maturare interessi e a pagare spese. Al momento in cui sarà maturato il diritto alla pensione di vecchiaia pubblica il lavoratore percepirà le prestazioni (capitale e rendita oppure solo rendita).
Il lavoratore potrà riscattare il maturato sotto forma di solo capitale nel caso intervenga una causa di cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo ARTIFOND.
Il lavoratore può esercitare il riscatto della posizione individuale sotto forma di capitale in tutti i casi in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo pensione ARTIFOND, vedi nota informativa in materia di riscatto.
Per il lavoratore straniero la previdenza complementare rappresenta una opportunità importante dal punto di vista del reddito, ma presenta anche dei vincoli che vanno considerati con attenzione. In caso di rientro nel paese di origine valgono le norme generali del riscatto, vedi nota informativa del fondo.
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CHI SI OCCUPA DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI?
I contributi versati al Fondo sono gestiti da società specializzate, "Gestori Finanziari", abilitati dalla legge e scelti in considerazione della loro solidità ed affidabilità secondo i criteri in materia stabiliti dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
Per favorire un’efficiente gestione e per consentire un buon andamento dei numerosi controlli necessari a tutela del risparmio previdenziale, le risorse finanziarie non sono consegnate al gestore del fondo, ma alla Banca depositaria, scelta dal consiglio di amministrazione tramite bando di gara pubblico nel rispetto dei parametri previsti di trasparenza, professionalità e affidabilità.
La banca depositaria esercita importanti funzioni di garanzia per gli iscritti al fondo: verificherà la regolarità di tutte le operazioni, che le stesse siano svolte dai gestori e siano conformi sia allo Statuto del fondo che alle leggi, e che vengano seguite le indicazioni fornite dal consiglio di amministrazione del fondo e contenute nelle convenzioni di gestione sottoscritte con i vari gestori. Ancora, la banca custodirà i valori mobiliari in cui è stato investito il patrimonio del fondo (dunque, svolge da intermediario per ogni operazione di investimento e disinvestimento), svolge un controllo preventivo di legittimità sulle istruzioni impartite ai gestori e uno successivo rispetto alla destinazione dei frutti degli investimenti, e periodicamente invia agli organi del fondo le informazioni necessarie a valutare l’operato dei gestori. La banca depositaria va scelta tra le aziende e gli istituti di credito che hanno sede statutaria o succursale in Italia, che presentino una adeguata organizzazione aziendale oltre che un ammontare di mezzi patrimoniali non inferiore alla misura stabilita in via generale dalla Banca d’Italia.
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QUALI SONO LE CONDIZIONI PER IL PENSIONAMENTO NEL FONDO?
Al momento della maturazione dei requisiti di acceso alle prestazioni del pensionamento pubblico il lavoratore può percepire la prestazione sotto forma di capitale o rendita, vedasi dettaglio nella nota informativa.
In questo caso, venendo meno il rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto di riscattare l’intera prestazione sotto forma di capitale.
La rendita vitalizia (pensione complementare) è legata all’ammontare del capitale complessivo maturato e all’aspettativa di vita del lavoratore al momento del pensionamento.
Il lavoratore, al momento del pensionamento, può richiedere che la pensione complementare sia reversibile a favore di una persona da lui designata.
Dipende dal tipo di rendita. Se era reversibile continuerà ad essere erogata al beneficiario superstite.
Si. I periodi di sospensione o interruzione temporanea sono validi al fine della maturazione dell’anzianità d’iscrizione al Fondo, se nel frattempo non è stato chiesto e incassato il riscatto.
Si. La rendita sarà commisurata all’ammontare del capitale accumulato al momento della cessazione contributiva, cui va aggiunti i rendimenti successivamente maturati.
e) REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI
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I contributi versati al fondo pensione Artifond sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad € 5.164,57.
I rendimenti individuali che maturano nel Fondo Pensione sono tassati con aliquota dell’11%; si tratta della forma di rendimento con la più bassa tassazione in assoluto.
Per l’applicazione nel dettaglio della normativa fiscale si rimanda al “Documento sul regime fiscale” presente sul sito del fondo.
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QUANTE VOLTE E CON QUALI MODALITA' SI COMUNICANO INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI?
Almeno una volta all’anno con l’estratto conto inviato da ARTIFOND ad ogni socio. Sarà data inoltre informazione ai soci sull’impiego delle risorse sui soggetti scelti come gestori, sui risultati annualmente conseguiti e ogni qualvolta che sarà realizzata una modifica dello Statuto. Inoltre si potranno ipotizzare ulteriori momenti informativi.
Il Fondo.
Può rivolgersi al Fondo.
Per problemi di qualsiasi genere inerente normativa di adesione, problemi amministrativi e varie, ci si deve rivolgere ad ARTIFOND via di Santa Croce in Gerusalemme 63 Tel 06 77205055 - fax 06 77591946, www.artifond.it.