Regime fiscale dei contributi.
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’aderente comunica al fondo pensione Artifond l’importo che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale.
Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione al fondo pensione Artifond (o ad altra forma pensionistica complementare) abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo pensione Artifond (o ad altra forma pensionistica complementare), dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l’importo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e l’importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui.
Regime fiscale del fondo pensione Artifond
Regime fiscale delle prestazioni.
Il montante della prestazione accumulata al 31 dicembre 2006 resta soggetto alla previgente disciplina fiscale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47
- Riscatti ed anticipazioni.
Dal 1° gennaio 2007 i contributi versati al fondo pensione Artifond sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57.
Ai fini del computo del predetto importo si tiene altresì conto:
Il TFR destinato al fondo pensione Artifond non è deducibile dal reddito complessivo.
Le risorse accumulate presso il fondo pensione Artifond sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta, così come determinato dall’art. 17, comma 2, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
- Prestazioni pensionistiche complementari.
Sul montante della prestazione accumulata dal 1° gennaio 2007 (sia in forma di capitale che di rendita), imponibile per il proprio ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, degli importi dei contributi non dedotti e, nel solo caso di prestazione in forma di rendita, dei rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita , si applica una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo pensione Artifond (o ad altra forma pensionistica complementare), con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione al fondo pensione Artifond (o ad altra forma pensionistica complementare) l’aliquota sarà del 9 per cento.
I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e già iscritti a tale data ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.
Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 23 per cento.
Tale principio generale subisce delle eccezioni nelle fattispecie di seguito elencate, in relazione alle quali si applica una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo pensione Artifond (o ad altra forma pensionistica complementare):